Quali sono le procedure e le pratiche da conoscere
Può capitare che una famiglia colpita da un lutto, oltre a pensare al funerale, debba occuparsi anche del trasferimento delle spoglie del defunto nella Patria di provenienza. In questi casi sono previste delle procedure da rispettare e dei documenti da presentare in base a quanto stabilito dalle seguenti normative: la Convenzione internazionale di Berlino del 1937, il Regolamento di polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 285/1990, eventuali delibere regionali.
L’iter da seguire varia a seconda che il Paese di destinazione rientri o meno tra i firmatari della Convenzione di Berlino o meno, ovvero: Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.
Cerchiamo di fare chiarezza e capire come funziona.
L’espatrio della salma
Nel caso in cui ci sia bisogno di trasportare la salma di un defunto all’estero, è necessario che l’impresa funebre incaricata faccia domanda al Comune in cui è avvenuto il decesso o in cui è stato deposto il cadavere.
In base al Paese di destinazione, le possibilità sono due.
1. Se il Paese di destinazione è uno di quelli della convenzione di Berlino viene rilasciato il passaporto mortuario, cioè il documento che accompagna la salma dall’Italia durante l’intero viaggio. Per ottenere questo documento occorre presentare:
- domanda in bollo da parte di un parente o dell’impresa funebre delegata;
- estratto per riassunto dell’atto di morte;
- certificato ASL che autorizza il trasporto internazionale e dichiara l’osservanza delle prescrizioni previste del regolamento di polizia mortuaria in merito a questioni di carattere igienico-sanitario;
- autorizzazione alla sepoltura;
- documento di identità del defunto.
Dopo le verifiche del caso, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia il passaporto mortuario redatto su modello internazionale (italiano-francese).
2. Se il paese di destinazione non è uno di quelli della convenzione di Berlino serve l’autorizzazione all’espatrio ottenibile previa presentazione della seguente documentazione:
- domanda in bollo da parte di un parente o dell’impresa funebre delegata;
- nulla osta consolare in bollo dotato di legalizzazione, se necessaria, rilasciato dall’autorità Consolare dello Stato verso il quale le spoglie del defunto sono dirette;
- certificato ASL che autorizza il trasporto internazionale e dichiara l’osservanza delle prescrizioni previste del regolamento di polizia mortuaria in merito a questioni di carattere igienico-sanitario;
- accertamento di morte;
- il nulla osta del Procuratore della Repubblica, in caso di morte per cause violente;
- altri eventuali documenti richiesti dal Ministero della Salute;
- documento di identità del defunto.
Dopo le verifiche del caso l’Ufficiale di Stato Civile rilascia l’autorizzazione all’espatrio in lingua italiana con spese di legalizzazione e traduzione a carico dei familiari del defunto. L’autorizzazione viene poi comunicata al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre).
Il rimpatrio della salma
Se il decesso avviene all’estero e i familiari desiderano far rientrare la salma in Italia il referente dell’agenzia funebre incaricata deve ottenere il nulla osta al rimpatrio attraverso l’Ambasciata Italiana o il Consolato Generale del luogo in cui è avvenuta la morte.
Inoltre, è importante ricordare che la morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. Per farlo occorre presentare l’atto di morte plurilingue o tradotto in aggiunta alla documentazione che attesta la cittadinanza del defunto qualora non fosse iscritto all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Come per il rimpatrio, anche in questo caso le casistiche sono due.
1. Se il Paese di provenienza è uno di quelli della convenzione di Berlino serve il passaporto mortuario rilasciato dalle autorità competenti del luogo in cui la persona è deceduta. In Italia, l’incaricato dell’impresa funebre di fiducia deve in aggiunta ottenere l’autorizzazione alla sepoltura in un cimitero comunale.
2. Se il Paese di provenienza non è uno di quelli della convenzione di Berlino chi gestisce la traslazione delle spoglie del defunto deve presentare all’autorità consolare italiana all’estero:
- domanda in bollo;
- estratto per riassunto dell’atto di morte;
- un certificato della competente autorità sanitaria locale attestante il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in merito a questioni di carattere igienico-sanitario;
- altri eventuali documenti richiesti dal Ministero della Salute.
Successivamente l’autorità consolare italiana all’estero trasmette la richiesta al Prefetto della Provincia di destinazione, il quale concede l’autorizzazione informando sia la stessa autorità consolare che il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
Anche in questo caso, l’incaricato in Italia deve ottenere l’autorizzazione alla sepoltura in un cimitero comunale.
Trasporto di ceneri e resti mortali
La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o resti mortali mineralizzati. In questi casi spetta al Comune rilasciare il permesso al trasferimento indicando le generalità del defunto, la causa della morte, le informazioni sulla cremazione o esumazione e la destinazione.
Se il trasporto è diretto in uno dei Paesi della Convenzione di Berlino non è prevista alcuna misura precauzionale igienica particolare e l’autorizzazione è rilasciata in doppia lingua, italiano e francese.
Se il trasporto non è diretto in uno dei Paesi della Convenzione di Berlino sono richieste solo le autorizzazioni previste agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
Come accennato, tutte queste pratiche non possono essere seguite dai familiari del defunto. È dunque importante poter contare sul supporto di un’impresa funebre competente e qualificata come la nostra. Se vorrete, seguiremo per voi le pratiche e ci occuperemo dell’organizzazione del trasporto sollevandovi da sgradevoli incombenze.