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L’affidamento delle ceneri


Informazioni utili per fare una scelta consapevole

Dopo aver parlato della possibilità di disperdere le ceneri, faremo chiarezza sull’altra opzione pensata per chi desidera che le proprie ceneri vengano conservate e affidate a familiari, enti o associazioni. In questo post capiremo quali sono le disposizioni da rispettare, le procedure da seguire e le attività vietate dalla legge italiana. Ma prima, una piccola riflessione sulla conservazione delle ceneri. 

Come abbiamo già avuto modo di chiarire nel post “L’importanza del testamento olografo“, oltre alla tumulazione o inumazione delle ceneri presso il cimitero, esiste la possibilità di conservare l’urna in casa o in altri luoghi privati. I pareri in merito sono contrastanti ma legittimi. C’è chi ritiene che il cimitero sia la destinazione giusta per vivere e condividere la morte in un luogo della comunità. C’è invece chi preferisce rimanere in un ambiente familiare anche dopo la dipartita per dare la possibilità a chi resta di commemorare il ricordo senza doversi allontanare da casa. 


Quello che consigliamo, indipendentemente dal credo religioso, è di prendere una decisione informata e consapevole, ponderando con cura i pro e i contro di ciascuna soluzione. Per aiutarvi in questa scelta, rispondiamo alle domande più frequenti che ci vengono poste sull’affidamento delle ceneri.

Chi può richiedere l’affidamento delle ceneri?

In vita, è possibile esprimere la volontà di essere cremato/a e la preferenza rispetto al tipo di destinazione delle ceneri (dispersione o affidamento) attraverso il testamento. Per maggiori informazioni vi rimandiamo all’articolo “L’importanza del testamento olografo.” e ricordiamo che le ceneri possono essere affidate a persone, enti o associazioni. In assenza di indicazioni precise del defunto, i parenti possono presentare domanda di custodia dell’urna contestualmente alla richiesta di cremazione. 

Chi può conservare le ceneri?

Nel rispetto delle normative regionali e comunali, l’urna cineraria può essere affidata a uno o più soggetti in seguito all’autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.

La domanda di affidamento può essere presentata da persone, enti o associazioni nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

  • il defunto deve aver espresso in vita tale volontà;
  • l’urna deve essere chiusa e riportare i dati anagrafici del defunto;
  • la consegna a familiari, enti o associazioni deve essere verbalizzata;
  • l’urna deve essere posizionata in un luogo al riparo da possibili profanazioni.

L’affidatario è obbligato a comunicare tutti gli eventuali spostamenti e a consentire i controlli sia sulla collocazione che sulle condizioni di conservazione dell’urna. 

Infine, in caso di decesso dell’affidatario, è possibile presentare una nuova richiesta di affidamento delle ceneri o restituirle al cimitero.

Dove possono essere conservate le ceneri? 

Se l’idea che le vostre ceneri si trovino in un cimitero non vi piace, la legge italiana consente che siano conservate in luoghi privati attraverso l’affidamento a uno o più aventi diritto. In questo caso è previsto l’obbligo di apporre comunque una targa commemorativa, individuale o collettiva, in una zona dedicata del cimitero a spese dell’affidatario. In questo modo il senso comunitario della morte viene preservato. 

Il luogo di conservazione delle ceneri può essere indicato nelle disposizioni testamentarie o specificato dagli affidatari al momento della richiesta di affidamento. Solitamente le urne vengono conservate presso la residenza del familiare prescelto, con possibilità, da parte dell’affidatario stesso, di indicare un luogo diverso al momento della richiesta o comunicare eventuali variazioni. Se l’affidatario è un ente o un’associazione, il luogo potrà essere indicato al momento della richiesta o della comunicazione di variazione. 

In ogni caso: 

  • è importante che l’urna venga posizionate lontana da fonti di umidità e di calore per essere conservata al meglio; 
  • qualsiasi spostamento dell’urna deve essere comunicato e autorizzato dal Comune.

Dato che i regolamenti possono variare da zona a zona, consigliamo di affidarsi a un’impresa funebre locale per tutti i ragguagli. 

affidamento-ceneri

Come ottenere l’autorizzazione per conservare le ceneri a casa?

Per conservare le ceneri in casa o in altro luogo privato è necessario presentare la seguente documentazione alle autorità competenti: 

  • estratto del testamento in bollo o prova della volontà in vita del defunto ovvero manifestazione di volontà dei congiunti; 
  • dichiarazione del richiedente inclusiva di: indicazione del luogo di conservazione dell’urna, dati dell’affidatario e sua accettazione degli obblighi previsti per la custodia nonché delle responsabilità derivanti dalla loro violazione; 
  • conferma del rispetto degli obblighi previsti per il senso comunitario della morte o impegno ad assolverli appena possibile;
  • marca da bollo da € 16,00 per diritti comunali.

Le ceneri possono essere affidate a più persone?

Sì. Su volontà del defunto, l’urna può essere lasciata a più aventi diritto che stabiliranno luoghi e periodi di custodia. Per esempio, nel caso in cui gli affidatari siano domiciliati in luoghi diversi, le ceneri possono essere affidate secondo un criterio di rotazione. In alternativa, può essere previsto un affidamento secondo una linea di successione temporale: l’urna viene prima affidata al congiunto superstite per poi, in seguito al suo decesso, passare al primogenito ecc.. Anche in questi casi, dato che le disposizioni variano da regione a regione, invitiamo a verificare la fattibilità con gli uffici preposti o con un’agenzia di onoranze funebri. 

Le ceneri possono essere divise tra familiari? 

No. La legge italiana stabilisce che le ceneri presenti in un’urna rappresentano un’unità inscindibile. È quindi proibita la divisione in più contenitori o località: le ceneri devono trovarsi o essere disperse sempre e solo in un unico luogo fisico. 

Cosa è vietato fare? 

Sebbene le pratiche della dispersione e della conservazione delle ceneri siano ormai diffuse a livello globale, in Italia ci sono alcune attività espressamente vietate. Infatti, oltre a non poter separare le ceneri o spargerle senza la dovuta autorizzazione, la legge italiana proibisce di trasformarle in oggetti commemorativi o diamanti come invece, ad esempio, è usanza negli Stati Uniti. 

Chi controlla la corretta custodia delle ceneri?

Il Comune può svolgere controlli periodici e/o a campione per verificare la custodia personale e diligente delle ceneri. Nel caso in cui siano riscontrate violazioni alle disposizioni, l’affidatario viene diffidato formalmente finchè non si mette in regola. Se ciò non avviene, la custodia è revocata e l’urna trasferita in un cimitero per la tumulazione o l’inumazione. Ricordiamo che la manomissione del sigillo per aprire l’urna o la dispersione delle ceneri senza autorizzazione sono considerati reati penali (art. 411 del codice penale).  

Si può rinunciare all’affidamento?

Sì. Gli affidatari possono rinunciare all’affidamento tramite dichiarazione scritta indicante il luogo in cui le ceneri devono essere trasferite. Qualora non venga fornita alcuna disposizione in merito alla destinazione finale, le ceneri vengono conferite presso il cinerario comune e conservate in forma anonima e collettiva. Nel caso di affidamento a più persone, la rinuncia da parte di una non comporta il decadimento delle altre. 

Cosa possiamo fare per voi

Consapevoli di quanto queste decisioni siano complesse e mai felici, siamo a vostra disposizione per tutte le informazioni o i chiarimenti sull’argomento. 

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